| Nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007 è stato pubblicato il
D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento che apporta modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria. PREMESSA
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni,
dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli episodi più gravi di
violenza e bullismo hanno determinato lopportunità di integrare e migliorare lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola,
infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme
alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno
di caduta progressiva sia della cultura dellosservanza delle regole sia della
consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e
nelladempimento dei propri doveri.
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma
anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità,
appartenenza e responsabilità .
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata lautonomia scolastica, che consente
alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le
famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso
educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la
previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità
eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di unalleanza educativa tra famiglie,
studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e
possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere limpianto culturale e
normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e che
rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per laffermazione di una
cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a
distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver sentito le osservazioni e le
proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto
necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari
(art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5).
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni,
talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o comunque di offesa alla dignità ed al
rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta
alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità
sanzionatoria.
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta
severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi
disciplinari che, pur rappresentando unesigua minoranza rispetto alla totalità dei
comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed
intollerabili, soprattutto se consumati allinterno dellistituzione pubblica
preposta alleducazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti
concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la
gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di
sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che
si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente
la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto
della persona umana o che mettano in pericolo lincolumità delle persone e che, al
contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati
ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato,
e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
allarme sociale nellambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni,
che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed
autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di
prevenire il verificarsi dei predetti fatti.
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non
possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter
essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di
proporzionalità tra la sanzione irrogabile e linfrazione disciplinare commessa.
Linasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati,
si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità
intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della
convivenza sociale.
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI DISTITUTO
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute
nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora
vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle
disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente
intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque
attualizzate tramite la contestuale applicazione delle regole generali
sullazione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si
ricorderanno.
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce
comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedimentali
dellazione disciplinare nei confronti degli studenti.
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico
riferimento alle infrazioni disciplinari, alle sanzioni applicabili e
allimpugnazione di questultime.
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare
ad esse i regolamenti interni.
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto,
ricapitolare i contenuti dei regolamenti distituto in tema di disciplina, come
risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme.
Detti regolamenti dovranno individuare:
- le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell art. 3
del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti
riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni
scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti
di comportamento e di condotta.
- le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni
diverse dallallontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del
regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente
individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio
fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo
punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione
del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo
di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio
generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene
fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
- gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento
distituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni
diverse dallallontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente,
dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti
lallontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal
D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio dIstituto.
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza
di irrogare sanzioni che comportino lallontanamento non viene più attribuita
genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo
previgente.
E stato, viceversa, specificato dallart. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i
provvedimenti che comportano lallontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le
sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi
lallontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione allesame di Stato conclusivo del corso di studi, sono
sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che
linterpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n.
297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in
materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi
compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es.
qualora faccia parte dellorgano lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di
successiva e conseguente surroga.
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con
specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione
delladdebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di
conclusione.
- procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo
di corresponsabilità. E questo un ulteriore e nuovo elemento di
contenuto del regolamento distituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.
PRINCIPI GENERALI
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a
sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la
possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2).
Pertanto i regolamenti distituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti
alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nellambito della
comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le
piccole manutenzioni, lattività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi
presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione
critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come
sanzioni autonome diverse dallallontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì
come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità
stessa .
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore
rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale
dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle
conseguenze da essi derivanti. Nellattuazione delle suddette sanzioni,
infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione,
in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed
ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art.4
Comma 5).
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in
base allordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla
presentazione di denuncia allautorità giudiziaria penale in applicazione
dellart 361 c.p..
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione
delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle
possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una
ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti
distituto.
A) Sanzioni diverse dallallontanamento temporaneo dalla
comunità scolastica (art. 4 Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate
né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate
dai singoli regolamenti distituto, insieme, come già detto nel paragrafo
precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle
procedure
B) Sanzioni che comportano
lallontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui
allart. 3 del D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato
nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano lallontanamento temporaneo
dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art.
4 Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio distituto, se ricorrono due
condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura
sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per
lincolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite
dellallontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dellart. 4 dello
Statuto. In tal caso la durata dellallontanamento è adeguata alla gravità
dellinfrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si precisa che liniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola
può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di
reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente
dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti
dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del
giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e
lautorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato
allinclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella
comunità scolastica.
D) Sanzioni che comportano lallontanamento dello
studente dalla comunità scolastica fino al termine dellanno scolastico (
Art. 4 - comma 9bis):
Lirrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio dIstituto,
è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il
rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante lanno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che
lapplicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento
dellorario minimo di frequenza richiesto per la validità dellanno scolastico.
Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo
di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre lallontanamento
dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere
generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la
possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che comportano
lesclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione allesame
di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse
condizioni ivi indicate, il Consiglio distituto può disporre lesclusione
dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione allesame di Stato
conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D
ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dellistituzione
scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).
* * *
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera
chiara le motivazioni che hanno reso necessaria lirrogazione
della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il
rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di
proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano lallontanamento fino alla fine dellanno
scolastico, lesclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di
stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante lanno scolastico.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sullautonomia scolastica) le
sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera
dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come
questultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola
ad unaltra o di passaggio da un grado allaltro di scuola. Infatti, le sanzioni
disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non
si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti
che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si
applica il principio dellindispensabilità del trattamento dei dati sensibili che
porta ad operare con omissis sullidentità delle persone coinvolte e
comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il
passaggio allaltra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che
hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
Ovviamente i regolamenti distituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a
quanto precede.
IMPUGNAZIONI
Per quanto attiene allimpugnazione (Art.
5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in
questione sono finalizzate a garantire da un lato il diritto di difesa
degli studenti e, dallaltro, la snellezza e rapidità del procedimento,
che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di
natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce
procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge
n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione
dellistruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dallart. 5 del D.P.R. non incide
automaticamente sullesecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata,
stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur
non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di
impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque
vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla
comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla
scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
Lorgano di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 -
Comma 1).
Qualora lorgano di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà
che ritenersi confermata.
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non
rigidamente, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni scolastiche la
sua composizione. Esso sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di
norma, si compone , per la scuola secondaria di 2° grado da un docente
designato dal consiglio distituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da
un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da
un docente designato dal Consiglio distituto e da due rappresentanti eletti dai
genitori (Art. 5 - Comma 1).
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare:
a) la composizione del suddetto organo in ordine:
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono
rappresentare non possono essere meno di quattro;
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare
membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dellO.G. lo
stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora
faccia parte dellO.G. lo studente sanzionato o un suo genitore)
b) il funzionamento dellorgano di garanzia, nel senso che occorrerà
precisare:
1) se tale organo in prima convocazione debba essere perfetto(deliberazioni
valide se sono presenti tutti i membri) e magari in seconda convocazione funzioni solo con
i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai
necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri;
2) il valore dellastensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul
conteggio dei voti).
Lorgano di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui
conflitti che sorgono allinterno della scuola in merito allapplicazione del
presente regolamento (Art. 5 Comma 2).
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 modifica lulteriore fase di
impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto,
anche contenute nei regolamenti distituto, già prevista dalloriginario testo
del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore
dellUfficio scolastico regionale.
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in
materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle
disposizioni contenute nello Statuto sia nellemanazione del provvedimento oggetto di
contestazione sia nellemanazione del regolamento distituto ad esso
presupposto.
E da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di
quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dellart. 5, decorrenti
dalla comunicazione della decisione dellorgano di garanzia della scuola o dallo
spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata al parere vincolante di un
organo di garanzia regionale di nuova istituzione che dura in carica
due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dellUfficio
Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto, di norma,
per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati
dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre
docenti e da un genitore designati nellambito
della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dellautonoma decisione
di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga
nellambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori
(FORAGS).
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza
dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto
possibile, dellopportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso
di titoli di viaggio.
Lorgano di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione
della normativa e dei regolamenti, procede allistruttoria esclusivamente
sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi
propone il reclamo o dallAmministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni
caso laudizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale
lorgano di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro
tale termine lorgano di garanzia non abbia comunicato il parere o
rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo
di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il
Direttore dellUfficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal
parere.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Si tratta di unassoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in
diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.
La disposizione di cui allart. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello
Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a diritti e doveri nel rapporto
fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, essa va coordinata con gli
artt. 2 e 3 che prevedono già diritti e doveri degli studenti,
anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto,
dal regolamento distituto e/o di disciplina.
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla
disposizione in questione siano i genitori, ai quali la legge attribuisce
in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis
c.c.)
Lobiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin
dal momento delliscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti
dellazione educativa.
La scuola dellautonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa
soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio,
tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il
personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. Lintroduzione del
patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può
essere svolto dalle famiglie nellambito di unalleanza educativa che coinvolga
la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità.
Il patto vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale
declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra
listituzione scolastica e le famiglie.
La norma, contenuta nellart. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento
pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle
singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli
applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dallesperienza concreta
delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di
orientare prioritariamente lazione educativa al rispetto dell
altro, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio
versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento distituto
individuando le sanzioni più adeguate, dallaltro, si avvarrà del Patto educativo
di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle
priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti
presenti nella scuola.
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di
corresponsabilità dal regolamento distituto.
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con
la sua sottoscrizione; atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a
fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo,
vincolante con la sua adozione e pubblicazione allalbo.
Lazione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione
per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento
distituto (così come degli altri documenti di carattere generale che
fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dellofferta formativa
e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle
finalità e nel contenuto.
Appare il caso di evidenziare che lintroduzione del Patto di corresponsabilità si
inserisce allinterno di una linea di interventi di carattere normativo e
amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di
ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e,
da ultimo, genitori. Al fine di consentire allistituzione scolastica di realizzare
con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta,
ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che
lordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti
ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in
particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come
modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente
quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Linosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, lapplicazione
delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il
personale scolastico, lesercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere
disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in
particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e
sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e lart. 2
comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25
ottobre 2007 n.176).
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei
genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di
vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di
svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori,
in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili
dellaccaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di
corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli
uneducazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità,
riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che
possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove
sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli
studenti.
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nellambito delle valutazioni autonome di
ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli
opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente,
allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro
in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti
della comunità scolastica.
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno
per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in
relazione allart. 147 c.c.)..
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del
precettore (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un
minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative,
giacchè laffidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore
dalla presunzione di culpa in vigilando, non lo solleva da quella di
culpa in educando, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per
liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso uneducazione adeguata a
prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n.
11984).
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative
che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano
responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli
che mettano in pericolo lincolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto
della persona umana.
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi
quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero
dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione
del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da
norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nellipotesi in cui il patto
contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di
responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il
personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da
nullità.
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2
dellart. 5 bis) rimette al regolamento distituto la competenza a disciplinare
le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola,
nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento distituto, ha la facoltà di
attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di
istituto,dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi
compresi i genitori e gli studenti.
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, lart. 5 bis comma 1 dispone
che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente
alliscrizione alla singola istituzione scolastica. Come è noto, la procedura
di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e
termina con la conferma dellavvenuta iscrizione, a seguito dellacquisizione
del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dellanno
scolastico di riferimento.
Pertanto, è proprio nellambito delle due settimane di inizio delle
attività didattiche art. 3 comma 3 che ciascuna istituzione potrà porre in
essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di
corresponsabilità. (v.allegato)
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far
pervenire presso il Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per
listruzione Direzione generale per lo studente, la partecipazione e la
comunicazione, allindirizzo e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero
06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere esperienze
e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di
prima applicazione della nuova normativa.
IL MINISTRO
F.to Maria Stella Gelmini
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