Artt.1-2
Roma, 1 febbraio 2001Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5
e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente
il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5
ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma
del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2
novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono
utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo
6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro
vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse
finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti
non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di
competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve
le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico
documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto
dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla
Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di
seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal
Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento,
anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei
conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle
risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono
sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione
del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio
finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza
nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento
amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per
effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e
per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo
importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore
funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi
di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico
o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno
specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per
l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda
illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di
seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in
cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per
ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la
spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in
relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza
dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di
riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale
provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti
assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte
salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello
Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed
all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non
riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni
dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione
medesima. |